Tari, chiarimenti e problematiche legate all’applicazione

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Le recenti modifiche che hanno visto protagonista la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono sicuramente da ricercare nel D.Lgs. n. 116/2020 che per primo ha stravolto la situazione, introducendo infatti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti generati dalle attività economiche.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito spiegazioni su alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI.

Che cosa è cambiato?

  • è stata uniformata a livello comunitario la definizione di “rifiuti urbani”, comportando il venire meno dei c.d. “rifiuti assimilati”
  • è cambiata la classificazione dei rifiuti e di conseguenza anche l’elenco dei rifiuti speciali
  • i comuni non possono più regolare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
  • le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dai soggetti che si occuperanno in concreto del recupero di tali rifiuti. Tale scelta a carico delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti, entro il 31 maggio di ciascun anno
  • le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero, possono usufruire di una riduzione della componente tariffaria, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Tale riduzione è relativa alla quota variabile della TARI, rimanendo impregiudicato il versamento della parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili
  • la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. È importante precisare, però, che nel corso dei cinque anni, è fatta salva la possibilità da parte dell’utenza non domestica di scegliere di avvalersi di nuovo del gestore pubblico
  • dall’anno successivo a quello della comunicazione: la comunicazione relativa alla scelta di affidarsi a un gestore diverso da quello del servizio pubblico dovrà riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero

In assenza di un modello unico prestabilito, RLG Italia ha predisposto un facsimile del documento da inviare ai Comuni al fine di comunicare la propria intenzione di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta ai fini del calcolo della quota variabile della TARI.

Comunicazione ex art. 238 c. 10 del D.L.gs. 152/2006 in merito all’intenzione di non volersi avvalere del servizio pubblico di raccolta rifiuti.

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